Art. 8 — Commissario straordinario
Nel caso di accertata impossibilita' di funzionamento degli organi di amministrazione, ovvero di gravi irregolarita' o illegittimita' degli atti adottati dal consiglio, il Ministro dello sviluppo economico puo' nominare, per un periodo non superiore a un anno, un commissario straordinario per l'esercizio dei poteri spettanti al Presidente e al consiglio di amministrazione, cui viene corrisposta un'indennita', con oneri a carico del bilancio del Banco, determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, nel rispetto dei limiti di legge.
Testo vigente dal 26 marzo 2021
