Art. 12 — E s p e r t i
Per particolari motivate esigenze ed entro il limite massimo di dieci unita', nelle materie nelle quali non siano disponibili all'interno adeguate professionalita' tecnico-scientifiche, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, puo' disporre il conferimento di incarichi a soggetti particolarmente esperti nelle materie di competenza dell'Istituto.
Testo vigente dal 23 gennaio 2003
