Per particolari motivate esigenze ed entro il limite massimo di dieci unita', nelle materie nelle quali non siano disponibili all'interno adeguate professionalita' tecnico-scientifiche, il Consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente, puo' disporre il conferimento di incarichi a soggetti particolarmente esperti nelle materie di competenza dell'Istituto.

Testo vigente dal 23 gennaio 2003

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-12-04;303~art12 · fonte del testo