Art. 6 — Consiglio di amministrazione
Il Consiglio di amministrazione, nominato dal Ministro della salute, e' composto dal Presidente e da otto componenti cosi' individuati:
- a)due esperti designati dal Ministro della salute;
- b)un esperto designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
- c)un esperto designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani;
- d)quattro esperti designati rispettivamente dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica, dal Ministro delle attivita' produttive, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
- e)esercita le funzioni di segretario un dirigente amministrativo. Gli esperti devono essere scelti tra persone particolarmente competenti, di documentata professionalita' nelle materie tecnico-scientifiche e giuridiche che rientrano nell'ambito dei compiti svolti dall'Istituto. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. Ai componenti del Consiglio di amministrazione spetta il compenso che sara' fissato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Con analogo decreto saranno determinati i gettoni di presenza e le modalita' di rimborso delle spese di missione. Il Consiglio di amministrazione puo' eleggere nel proprio seno un Vicepresidente. Tale incarico e' gratuito. Con regolamento dell'Istituto saranno disciplinate le modalita' di funzionamento del Consiglio di amministrazione.
Testo vigente dal 23 gennaio 2003
