Art. 6 — Verifica e valutazione
Per gli accertamenti inerenti la regolare esecuzione dei progetti, con particolare riferimento ai risultati conseguiti sul pi- ano dell'accrescimento tecnologico volto a realizzare le condizioni per una maggiore competitivita' dell'impresa, il Dipartimento si avvale di esperti tecnico-scientifici, da nominarsi con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. I relativi compensi, determinati con il suddetto decreto, sono posti a carico del Fondo speciale ricerca applicata, secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro del tesoro, del 24 settembre 1996 di attuazione dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95.
Testo vigente dal 22 aprile 1997
