Art. 28 — Oggetto
Nel caso in cui la gestione del gioco del lotto sia affidata in concessione, ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, per l'esercizio delle attivita' inerenti ai poteri pubblici trasferiti al concessionario, in luogo delle disposizioni di cui agli articoli 9, 10, 11, 12, 13, comma 1, 15, 16, 17, 23 e 24 si applicano le disposizioni che seguono.
Testo vigente dal 13 novembre 1996
