Art. 9 — Commissione di zona
Presso le intendenze di finanza delle sedi di estrazione e con circoscrizione da determinarsi mediante decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, e' istituita una commissione di zona per il controllo del gioco del lotto. La predetta commissione e' nominata dall'intendente di finanza ed e' composta da tre funzionari: uno dell'Amministrazione finanziaria che la presiede, un altro del Ministero del tesoro e un terzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della intendenza di finanza designato dall'intendente e con qualifica funzionale non inferiore alla settima.
Testo vigente dal 25 ottobre 1990
