Art. 1 — Gestione del gioco
Il servizio del lotto e' amministrato dal Ministero delle finanze per mezzo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ovvero e' affidato in concessione, con decreto del Ministro delle finanze, anche nel rispetto della normativa comunitaria, a soggetti che siano in possesso di comprovati requisiti di affidabilita' e di idoneita' tecnica.
Testo vigente dal 3 maggio 1994
