Art. 2 — Determinazione delle vincite
L'importo della vincita si ottiene moltiplicando la posta per i premi fissati nell'art. 8 della legge 2 agosto 1982, n. 528, e per il numero delle combinazioni sortite e dividendo per il numero delle combinazioni possibili. Il premio massimo cui puo' dare luogo ogni scontrino, comunque sia ripartito il prezzo della giocata, non puo' eccedere la somma di lire 1000 milioni; in caso contrario il premio e' ridotto a questa somma, senza altro diritto per il giocatore.
Testo vigente dal 25 ottobre 1990
