Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 agosto 2001, n. 384.
Abrogato dal 8 novembre 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 agosto 2001, n. 384.
Abrogato dal 8 novembre 2001
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 1990 al 8 novembre 2001. 95 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all'impresa cui e' stata affidata l'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi, di cui al presente regolamento, l'Amministrazione, dopo formale ingiunzione - a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento - rimasta senza esito, potra' disporre l'esecuzione in economia di tutto o parte del lavoro, della provvista e del servizio, a spese del soggetto o dell'impresa medesima, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza. Si applicano, in ogni caso, le penali stabilite nella lettera od atto di cui all'art. 7.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 384
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-07-31;299~art9 · fonte del testo
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