Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 agosto 2001, n. 384.
Abrogato dal 8 novembre 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 agosto 2001, n. 384.
Abrogato dal 8 novembre 2001
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2 versioni dal 1990
Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 1990 al 8 novembre 2001. 348 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: I preventivi per l'esecuzione a cottimo fiduciario dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui agli articoli 1 e 2 devono richiedersi ad almeno tre soggetti o imprese ritenuti idonei, eccetto nei casi in cui la specialita' o l'urgenza del lavoro, della provvista e del servizio non renda necessario il ricorso ad un determinato soggetto o impresa, ovvero nei casi in cui la spesa, al netto degli oneri fiscali, non superi l'importo di lire dieci milioni, elevabili a lire quindici milioni esclusivamente per le esigenze dell'Amministrazione centrale. Sino alla data di entrata in vigore delle norme di amministrazione e di contabilita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'art. 100 della legge 1› aprile 1981, n. 121, i lavori per cottimi fiduciari sono effettuati mediante affidamento a soggetti o imprese di notoria capacita' ed idoneita', inseriti in elenchi opportunamente predisposti e all'occorrenza variati dall'Amministrazione, in tutti i casi in cui sia ritenuto necessario ovvero opportuno l'intervento di un imprenditore. Negli elenchi saranno iscritti oltre ai soggetti o imprese gia' noti e di fiducia, i soggetti o le imprese che ne facciano domanda e che abbiano ottenuto parere favorevole da parte di una apposita commissione nominata con decreto del Ministro e composta di funzionari tecnici ed amministrativi la quale dovra' valutare le capacita' tecniche ed economiche dei richiedenti secondo criteri analoghi a quelli indicati dalla legge 8 agosto 1977, n. 584, concernente norme di adeguamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavoro pubblici alle direttive della Comunita' economica europea. I prezzi indicati nei preventivi sono da sottoporre al visto di congruita' dei competenti organi tecnici. L'amministrazione puo' richiedere preventivi anche sulla base di progetti esecutivi. Per cio' che concerne i lavori di riparazione dei locali ed edifici ad uso dell'Amministrazione, da eseguirsi in economia a cura degli uffici operativi dei provveditorati regionali alle opere pubbliche, devono, altresi', essere osservate le disposizioni di cui all'art. 8 del regio decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1396, convertito dalla legge 27 maggio 1926, n. 1013, recante modificazioni al regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, sulla esecuzione di opere pubbliche.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 384
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-07-31;299~art8 · fonte del testo
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