Art. 2 — Compiti della Scuola

La Scuola forma e aggiorna nel restauro dei beni culturali mediante corsi a carattere teorico - pratico. I corsi sono finalizzati all'insegnamento:

  • a)dei principi e delle cause dei processi di deterioramento;
  • b)della caratterizzazione dei materiali costitutivi, naturali ed artificiali, dei manufatti;
  • c)delle metodologie di indagine diagnostica, di intervento, di controllo e di documentazione;
  • d)dei valori materici, storici e formali da rispettare negli interventi. E' restauratore dei beni culturali un operatore professionalmente qualificato capace di una:
  • a)analisi e interpretazione dei dati obiettivi sullo stato di conservazione;
  • b)abilita' manuale di intervento, coerente con gli insegnamenti impartiti, adeguata ad una valutazione critica degli effetti dell'intervento stesso.

Testo vigente dal 10 settembre 1997

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-07-16;294~art2 · fonte del testo