Art. 11 — Accertamenti d'idoneità
I candidati al conseguimento o alla reintegrazione di licenze, attestati, abilitazioni devono superare, ove previsto dai programmi ministeriali, un esame di idoneita'. 2. L'esame comprende, di norma, una prova teorica scritta, anche con il sistema di domande a risposta multipla (quiz), ed una prova pratica. Le prove possono svolgersi anche congiuntamente ed essere integrate, quando previsto dai programmi ministeriali, con un esame orale. 3. E' dichiarato idoneo il candidato che dimostri di conoscere le materie teoriche e superi le prove pratiche previste dai programmi d'esame. 4. Il candidato che non risulti idoneo in una o piu' materie d'esame, o in tutte o in parte delle operazioni o manovre delle prove pratiche, puo' richiedere di ripeterle secondo le modalita' stabilite dai programmi ministeriali. 5. Il termine massimo, comprese le eventuali ripetizioni, per sostenere tutte le prove d'esame, sia teoriche che pratiche, e' di un anno a decorrere dalla data di effettuazione della prima prova. Trascorso tale termine, le prove gia' superate sono considerate nulle ed il candidato deve ripetere anche le prove d'esame gia' sostenute favorevolmente. 6. Quando i candidati siano cittadini stranieri e consentito l'uso della lingua francese o inglese.
Testo vigente dal 20 gennaio 1989
