[1]Accesso del pediatra di fiducia presso gli ambienti di ricovero

[2]1. Il pediatra di fiducia puo' accedere, qualora lo ritenga necessario, presso gli ambienti di ricovero in fase di accettazione, di degenza o di dimissione del proprio paziente. Tale accesso puo' essere attivato dal pediatra che concorda con il responsabile del reparto i tempi e i modi di attuazione. Cio' non e' necessario in caso di ricovero urgente del paziente. 2. Qualora il responsabile del reparto ritenga necessario acquisire ulteriori notizie riguardanti il paziente ricoverato puo' mettersi in contatto con il pediatra di fiducia che e' impegnato a collaborare fornendo tutti gli elementi utili in suo possesso.

Testo vigente dal 7 novembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-28;315~art23 · fonte del testo