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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 25 aprile 2001

Confronto con la versione in vigore dal 1 marzo 1997 al 25 aprile 2001. 1158 parole tolte, 11 parole aggiunte in 16 capoversi.

tolto: Oltre alle direzioni centrali della direzione generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette istituite con il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, sono istituite le seguenti direzioni centrali:

tolto: a) nel dipartimento delle entrate:

tolto: 1) direzione centrale per gli affari giuridici e per il contenzioso tributario, che svolge funzioni di analisi della normativa fiscale di competenza del dipartimento e che adotta le iniziative e formula le proposte ritenute necessarie per migliorarne la chiarezza, l'efficacia e l'equita', ai fini sia del gettito complessivo che della distribuzione equilibrata del prelievo; svolge, altresi', le funzioni relative alla trattazione degli affari inerenti al contenzioso tributario;

tolto: 2) direzione centrale per gli affari amministrativi, che svolge funzioni inerenti alla predisposizione dei modelli di dichiarazione e certificazione fiscale, alla semplificazione e trasparenza dei rapporti con i contribuenti, nonche' alla determinazione dei coefficienti presuntivi di reddito, utilizzando anche i risultati delle analisi compiute dagli uffici di cui al comma 3 dell'articolo 3 della citata legge n. 358 del 1991;

tolto: 3) direzione centrale per l'accertamento e per la programmazione, che svolge le funzioni riguardanti l'accertamento dei tributi di competenza del dipartimento, secondo i criteri generali di programmazione dell'attivita' di controllo; essa, in particolare: assicura l'efficiente andamento dei servizi preposti all'applicazione della normativa fiscale; assicura l'efficacia delle attivita' rivolte a contrastare e contenere il fenomeno delle evasioni; promuove l'unificazione e il coordinamento delle procedure di accertamento per tutti i tributi di competenza; attiva iniziative per conseguire la massima semplificazione degli adempimenti formali e strumentali a carico dei contribuenti;

tolto: 4) direzione centrale per la fiscalita' locale, che svolge funzioni di coordinamento delle attribuzioni spettanti, nell'ambito della loro autonomia impositiva, agli enti locali, al fine di stimolarne, agevolarne ed omogeneizzarne le rispettive attivita', anche sulla base delle analisi dei risultati complessivi del prelievo fiscale generale e della compatibilita' di questo con gli obiettivi di politica tributaria;

tolto: 5) direzione centrale per la riscossione, che svolge le funzioni relative all'attuazione delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, in materia di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di enti pubblici; sono svolte, in tale ambito, le funzioni e le attivita' stabilite dal predetto decreto e restano comunque ferme le funzioni consultive attribuite dall'articolo 3 del medesimo decreto alla commissione ivi prevista, compresa la relativa segreteria tecnica;

tolto: 6) direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, che svolge, nei limiti delle competenze attribuite al dipartimento dalla citata legge n. 358 del 1991 e dal presente regolamento, le funzioni relative agli affari generali e del personale del dipartimento, all'organizzazione degli uffici e delle risorse, all'unificazione ed all'informatizzazione dei servizi del dipartimento e all'adeguamento e semplificazione delle procedure nell'interesse dei cittadini e dei contribuenti, nonche' ai collegamenti telematici fra gli uffici e fra questi ultimi ed altri organi e soggetti pubblici e privati;

Mostra gli altri 8 capoversi cambiati

tolto: b) nel dipartimento del territorio:

tolto: 1) direzione centrale dei servizi tecnici erariali, che svolge le funzioni relative: alle attivita' tecnico-economiche ed estimali rel- ative a beni mobili ed immobili, nell'interesse delle Amministrazioni dello Stato e di enti pubblici; alle prestazioni tecniche nel settore dei lavori edili ed idraulici e dell'impiantistica; alle infrastrutture e tecnologie in materia di sicurezza;

tolto: 2) direzione centrale del catasto, dei servizi geotopografici e della conservazione dei registri immobiliari, che svolge le funzioni relative alla conservazione e revisione del catasto, al rilievo del territorio, alla conservazione dei registri immobiliari ed ai servizi inerenti alla pubblicita' immobiliare;

tolto: 3) direzione centrale del demanio, che svolge le funzioni relative ai servizi inerenti all'acquisizione, cessione e gestione produttiva dei beni immobili dello Stato, nonche' alla predisposizione ed all'attuazione di programmi per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili adibiti a sede degli uffici dell'Amministrazione finanziaria;

tolto: 4) direzione centrale per i servizi generali, il personale e l'organizzazione, che svolge, nei limiti delle competenze attribuite al dipartimento dalla citata legge n. 358 del 1991 e dal presente regolamento, le funzioni relative agli affari generali e del personale del dipartimento, all'organizzazione degli uffici e delle risorse, all'unificazione ed all'informatizzazione dei servizi del dipartimento stesso e all'adeguamento e semplificazione delle proce- dure nell'interesse degli utenti, nonche' ai collegamenti telematici fra gli uffici e fra questi ultimi ed altri organi e soggetti pubblici e privati;

tolto: c) nella Direzione generale degli affari generali e del personale:

tolto: 1) direzione centrale per le politiche del personale, per gli studi e l'organizzazione, che svolge le funzioni relative: agli adempimenti concernenti la redazione dello stato di previsione della spesa ed alla gestione delle risorse finanziarie di propria competenza; allo studio ed all'analisi, tenuto conto degli elementi forniti dall'ufficio centrale di cui all'art. 8, del costo unitario e globale del personale dell'Amministrazione finanziaria, in relazione alle condizioni di utilizzazione ed ai risultati forniti; alle assunzioni ordinarie, obbligatorie e straordinarie di personale; ai rapporti con le organizzazioni sindacali ed alle attivita' di coordinamento generale o di conduzione diretta delle forme di contrattazione previste dalla legge e non attribuite espressamente ad altri organi ed uffici; agli studi e all'elaborazione di schemi di provvedimenti normativi riguardanti l'ordinamento del personale; all'organizzazione degli uffici della direzione generale; all'applicazione delle normative contrattuali; alla conduzione del centro informativo del personale, nonche' alla gestione automatizzata del personale stesso e all'impianto, coordinamento e controllo dell'attivita' connessa alle procedure automatizzate;

tolto: 2) direzione centrale per gli affari generali e per l'ammnistrazione del personale, che svolge le funzioni relative: alla predisposizione degli elementi contabili di competenza della direzione generale per la redazione del conto annuale delle spese sostenute per il personale nonche' degli elementi conoscitivi ai fini della relativa relazione sui risultati della gestione del personale, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni; al monitoraggio dei processi di spesa della direzione generale; all'indirizzo ed al coordinamento relativi all'applicazione della normativa riguardante lo stato giuridico, il trattamento economico, le cessazioni dal servizio e la liquidazione del trattamento pensionistico; alla instaurazione del procedimento disciplinare ed agli adempimenti conseguenti, al procedimento per l'irrogazione della nota di demerito, alla denuncia alla procura generale della Corte dei conti ed al recupero dei crediti erariali nei confronti del personale appartenente al contingente di cui all'art. 55, comma 2, lettera a); all'adozione degli specifici provvedimenti, non attribuiti espressamente alla competenza di altri uffici, in ordine al trattamento giuridico, economico e pensionistico del personale. L'organizzazione interna di ciascuna direzione centrale e' stabilita, tenuto conto di quanto previsto dal comma 3, con decreti del Ministro delle finanze, da emanare su proposta dei competenti direttori generali, previo parere dei relativi comitati di gestione e secondo i criteri generali fissati dal consiglio di amministrazione. A ciascuna direzione centrale e' preposto un dirigente generale di livello C, con la funzione di direttore centrale. Ad uno dei direttori centrali della direzione generale degli affari generali e del personale e' attribuita anche la funzione di vice direttore generale. Le direzioni centrali sono articolate in servizi amministrativi o tecnici, ai quali sono preposti dirigenti superiori, e in divisioni, alle quali sono preposti primi dirigenti.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 26 MARZO 2001, N. 107

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-03-27;287~art33 · fonte del testo