1. I concessionari devono mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in buono stato di conservazione i manufatti di loro proprieta'. 2. Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune puo' provvedere alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Testo vigente dal 12 ottobre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285~art63 · fonte del testo