1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprieta' dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero. 2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprieta' del comune.

Testo vigente dal 12 ottobre 1990

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285~art99 · fonte del testo