1. Il materiale dei monumenti ed i segni funebri posti sulle sepolture private esistenti nei cimiteri soppressi restano di proprieta' dei concessionari, che possono trasferirli nel nuovo cimitero. 2. Qualora i concessionari rifiutino di farlo, tali materiali passano in proprieta' del comune.
Testo vigente dal 12 ottobre 1990
