1. Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento. 2. Essa deve essere costruita in prossimita' dell'alloggio del custode ove esista e deve essere provveduta di arredi per la deposizione dei feretri. 3. Nei casi in cui il cimitero non abbia il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria. In tali casi il corpo deve essere posto nelle condizioni di cui all'art. 11 e sottoposto alla sorveglianza di cui all'art. 12, comma 2.

Testo vigente dal 12 ottobre 1990

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285~art64 · fonte del testo