1. Il comune puo' concedere a privati e ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettivita'. 2. Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettivita', purche' tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario. 3. Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazioni ed esamazioni.

Testo vigente dal 12 ottobre 1990

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 90, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15432/2025

    10 giugno 2025
    • Cimiteri

    Il titolare del diritto "secondario" al sepolcro non è legittimato a ricorrere alla tutela possessoria poiché il citato diritto ha natura personale, risolvendosi nella posizione soggettiva di natura personalissima intrasmissibile, che spetta a chiunque sia congiunto di una persona, che riposa in un sepolcro, di accedervi e di opporsi ad ogni trasformazione che arrechi pregiudizio al rispetto dovuto a quella spoglia.

    Art. 90 · Art. 74 c.c. · Art. 822 c.c. · Art. 823 c.c.

    Rassegna di giugno 2025, p. 48 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285~art90 · fonte del testo