1. I comuni devono disporre di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

  • a)morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
  • b)morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
  • c)ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento. 2. Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

Testo vigente dal 12 ottobre 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285~art12 · fonte del testo