1. I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:
- a)mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b)deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorita' giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
- c)deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattivita'.
Testo vigente dal 12 ottobre 1990
