1. I comuni devono disporre di un obitorio per l'assolvimento delle seguenti funzioni obitoriali:

  • a)mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
  • b)deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorita' giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico-conservativo;
  • c)deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattivita'.

Testo vigente dal 12 ottobre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-09-10;285~art13 · fonte del testo