Art. 14 — Decisione dell'Autorità
Il responsabile del procedimento comunica alle parti ed ai soggetti eventualmente intervenuti nel procedimento il provvedimento finale dell'Autorita', che e' altresi' pubblicato, entro venti giorni dalla sua adozione, nel bollettino di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Il provvedimento finale dell'Autorita' contiene l'indicazione del termine e del soggetto presso cui e' possibile ricorrere.
Testo vigente dal 23 ottobre 2003
