Al fine di diffondere l'informazione statistica ufficiale sulla struttura socio-demografica, economica ed occupazionale del Paese, l'Istat e' autorizzato a rendere disponibili i dati dei censimenti relativi alla consistenza delle unita' di rilevazione ed alle principali caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 2, e agli articoli 4 e 5, anche con frequenza inferiore alle tre unita', ad esclusione dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

Testo vigente dal 11 luglio 2001

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-05-22;276~art23 · fonte del testo