Art. 23 — Diffusione dei dati
Al fine di diffondere l'informazione statistica ufficiale sulla struttura socio-demografica, economica ed occupazionale del Paese, l'Istat e' autorizzato a rendere disponibili i dati dei censimenti relativi alla consistenza delle unita' di rilevazione ed alle principali caratteristiche di cui all'articolo 3, comma 2, e agli articoli 4 e 5, anche con frequenza inferiore alle tre unita', ad esclusione dei dati di cui all'articolo 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
Testo vigente dal 11 luglio 2001
