Art. 2 — Obiettivi
Il censimento generale della popolazione:
- a)fornisce informazioni sulle principali caratteristiche strutturali della popolazione;
- b)determina la popolazione legale;
- c)fornisce dati e informazioni per l'aggiornamento e la revisione delle anagrafi comunali della popolazione residente. Il censimento generale delle abitazioni, che comprende anche il censimento degli edifici, fornisce informazioni sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche delle abitazioni e degli edifici. Il censimento degli edifici consente, altresi', la normalizzazione degli elenchi comunali degli edifici. Il censimento generale dell'industria e dei servizi fornisce:
- a)informazioni sulle principali caratteristiche strutturali del sistema economico dell'industria e dei servizi;
- b)dati e informazioni per l'aggiornamento e il completamento degli archivi statistici delle imprese attive e delle istituzioni, costituiti ai sensi del regolamento CEE n. 2186 del 22 luglio 1993.
Testo vigente dal 11 luglio 2001
