Art. 15 — Competenze escluse

Sono escluse dall'attribuzione alle istituzioni scolastiche le seguenti funzioni in materia di personale, il cui esercizio e' legato ad un ambito territoriale piu' ampio di quello di competenza della singola istituzione, ovvero richiede garanzie particolari in relazione alla tutela della liberta' di insegnamento:

  • a)formazione delle graduatorie permanenti riferite ad ambiti territoriali piu' vasti di quelli della singola istituzione scolastica;
  • b)reclutamento del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
  • c)mobilita' esterna alle istituzioni scolastiche e utilizzazione del personale eccedente l'organico funzionale di istituto;
  • d)autorizzazioni per utilizzazioni ed esoneri per i quali sia previsto un contingente nazionale; comandi, utilizzazioni e collocamenti fuori ruolo;
  • e)riconoscimento di titoli di studio esteri, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 14. comma 2. Resta ferma la normativa vigente in materia di provvedimenti disciplinari nei confronti del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario.

Testo vigente dal 10 agosto 1999

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 15, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di luglio/agosto 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-08;275~art15 · fonte del testo