Art. 16 — Coordinamento delle competenze

Gli organi collegiali della scuola garantiscono l'efficacia dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nel quadro delle norme che ne definiscono competenze e composizione. Il dirigente scolastico esercita le funzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 1998, n. 59, nel rispetto delle competenze degli organi collegiali. I docenti hanno il compito e la responsabilita' della progettazione e della attuazione del processo di insegnamento e di apprendimento. Il responsabile amministrativo assume funzioni di direzione dei servizi di segreteria nel quadro dell'unita' di conduzione affidata al dirigente scolastico. Il personale della scuola, i genitori e gli studenti partecipano al processo di attuazione e sviluppo dell'autonomia assumendo le rispettive responsabilita'. Il servizio prestato dal personale della scuola ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d), purche' riconducibile a compiti connessi con la scuola, resta valido a tutti gli effetti come servizio di istituto.

Testo vigente dal 10 agosto 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-03-08;275~art16 · fonte del testo