Art. 1 — Ambito d'applicazione e definizioni
Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalita' di ripartizione e di erogazione del «Fondo per il proseguimento degli interventi a favore dell'autotrasporto» di cui in premessa, relativamente alla quota di 70 milioni di euro da destinare, a fini di miglioramento ambientale, all'acquisizione di mezzi pesanti di ultima generazione. Ai fini del presente regolamento:
- a)per «impresa di autotrasporto» si intende l'impresa iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
- b)per «raggruppamento di imprese» si intendono le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile;
- c)per «miglioramento ambientale» si intende la realizzazione di «standard» piu' elevati di quelli prescritti dalla disciplina comunitaria vigente in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente.
Testo vigente dal 12 febbraio 2008
