Art. 1 — Ambito d'applicazione e definizioni
Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalita' di ripartizione e di erogazione del Fondo per misure di accompagnamento della riforma dell'autotrasporto di merci e per lo sviluppo della logistica, di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relativamente alla quota residua di 38 milioni di euro, non impegnata entro il 31 dicembre 2006 e riassegnata allo stato di previsione del Ministero dei trasporti ai sensi dell'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 28 dicembre 2003, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Il 40 per cento della somma di cui al comma 1, pari a 15,2 milioni di euro, e' destinato alla realizzazione ed al completamento di strutture logistiche intermodali di I livello, le cui opere e servizi sono gia' previsti dai piani regionali di trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 916, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Ai fini del presente regolamento si intende:
- a)per impresa di autotrasporto: l'impresa iscritta all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, ovvero l'impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attivita' di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale in territorio italiano che e' parte di un contratto di trasporto di merci su strada;
- b)per catene logistiche: l'insieme della capacita' di integrazione sistemica tra i vari soggetti che intervengono nel ciclo complesso del trasporto sia sotto il profilo infrastrutturale che tecnologico;
- c)per miglioramento ambientale: la realizzazione di standards piu' elevati di quelli prescritti dalla disciplina vigente in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obbiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente;
- d)per strutture logistiche intermodali di I livello: gli interporti di Bologna, Livorno, Marcianise Nola, Orbassano, Padova, Parma, Rivalta Scrivia e Verona.
Testo vigente dal 11 dicembre 2007
