Art. 1 — Ambito d'applicazione e definizioni
Le disposizioni del presente regolamento definiscono le modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse, nel limite dell'importo di euro 9 milioni, finalizzate a favorire i processi di aggregazione fra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. Ai fini del presente regolamento, si intende:
- a)autotrasporto di cose per conto di terzi: l'attivita' di cui all'articolo 40 della legge 6 giugno l974, n. 298;
- b)albo degli autotrasportatori: l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
- c)impresa di autotrasporto: la persona fisica o giuridica iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi e che e' iscritta all'albo degli autotrasportatori;
- d)raggruppamenti: le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile;
- e)piccole e medie imprese: rispettivamente le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, e le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro;
- f)microimpresa: un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
Testo vigente dal 9 luglio 2009
