Art. 1 — Ambito d'applicazione e definizioni

Le disposizioni del presente regolamento definiscono le modalita' di ripartizione e di erogazione delle risorse, nel limite dell'importo di euro 9 milioni, finalizzate a favorire i processi di aggregazione fra le piccole e medie imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi. Ai fini del presente regolamento, si intende:

  • a)autotrasporto di cose per conto di terzi: l'attivita' di cui all'articolo 40 della legge 6 giugno l974, n. 298;
  • b)albo degli autotrasportatori: l'albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
  • c)impresa di autotrasporto: la persona fisica o giuridica iscritta nel registro delle imprese o nell'albo delle imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, che esercita l'attivita' di autotrasporto di cose per conto di terzi e che e' iscritta all'albo degli autotrasportatori;
  • d)raggruppamenti: le strutture societarie costituite a norma del libro V, titolo VI, capo I, o del libro V, titolo X, capo II, sezioni II e II-bis, del codice civile;
  • e)piccole e medie imprese: rispettivamente le imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro, e le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non superi i 50 milioni di euro;
  • f)microimpresa: un'impresa che occupa meno di dieci persone e realizza un fatturato annuo e un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.

Testo vigente dal 9 luglio 2009

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2009-05-29;84~art1 · fonte del testo