Art. 1 — Ambito d'applicazione
Le disposizioni del presente regolamento disciplinano le modalita' di ripartizione e di erogazione della somma di cui al comma 2-ter dell'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, di seguito denominata: «la legge», in relazione agli interventi correlati alle finalita' di cui al medesimo comma 2-ter. Ai fini del presente regolamento:
- a)per «catene logistiche» s'intende: l'insieme della capacita' d'integrazione sistemica tra i vari soggetti che intervengono nel ciclo complesso del trasporto sia sotto il profilo infrastrutturale che tecnologico;
- b)per «cabotaggio marittimo» s'intende: il trasporto via mare di merci e autoveicoli isolati o complessi destinati al trasporto di cose e rimorchi e semirimorchi, tra porti nazionali;
- c)per «innovazione tecnologica» s'intende: l'insieme di interventi finalizzati all'ottimizzazione delle risorse tecnologiche aziendali;
- d)per «ristrutturazione aziendale» s'intendono: le attivita' volte all'ottimizzazione e all'ammodernamento delle strutture aziendali;
- e)per «miglioramento ambientale» s'intende: la realizzazione di standard piu' elevati in materia di emissioni gassose, acustiche, elettromagnetiche e quant'altro necessario al raggiungimento degli obiettivi fissati in materia di tutela dell'ambiente;
- f)per «potenziamento dell'intermodalita» s'intende: la realizzazione di interventi mirati alla effettuazione di trasporto di merci mediante fruizione combinata di almeno due diverse modalita' (strada-rotaia, rotaia-mare, strada-mare, ((strada-vie d'acqua navigabili interne, mare-vie d'acqua navigabili interne,)) terra-aria) con le specifiche finalita' del decongestionamento del traffico su strada nonche' del raggiungimento di standard di sicurezza piu' elevati. Gli interventi agevolativi previsti dall'articolo 3, comma 2-ter, della legge hanno durata triennale a fare data dalla vigenza dei successivi provvedimenti attuativi.
Testo vigente dal 1 gennaio 2019
