[1]- Commissione di disciplina

[2]1. E' istituita, con provvedimento del Direttore Generale dell'Azienda, una Commissione aziendale di disciplina composta da:

  • a)tre membri medici;
  • b)tre rappresentanti degli specialisti ambulatoriali di cui al presente Accordo. Tali rappresentanti sono designati tra i medici specialisti ambulatoriali, operanti nella Azienda, da parte dei Sindacati di cui all'art. 20 comma 12.

[3]2. Il Presidente e' individuato all'interno della Commissione dai componenti; in caso di mancata intesa svolge le funzioni di Presidente il piu' anziano di eta'.

[4]3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario indicato dall'Azienda.

[5]4. La Commissione ha sede presso l'Azienda che ne assume gli oneri di funzionamento.

[6]5. La Commissione e' competente ad esaminare i casi dei medici deferiti per infrazione degli obblighi o dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'Accordo, iniziando la procedura entro 30 giorni dal deferimento e ad adottare le conseguenti decisioni.

[7]6. Al medico deferito sono contestati per iscritto gli addebiti ed e' garantita la possibilita' di produrre le proprie controdeduzioni entro 20 giorni dalla data della contestazione e di essere sentito di persona ove lo richieda.

[8]7. La Commissione e' validamente riunita se e' presente la maggioranza dei suoi componenti, le deliberazioni sono valide se adottate dalla maggioranza dei presenti.

[9]8. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente.

[10]9. La Commissione assume con atto motivato uno dei provvedimenti che seguono:

  • a)Richiamo: pertrasgressione ed inosservanza degli obblighi e dei compiti previsti dal presente Accordo. Il richiamo comporta la sospensione per un turno dalla possibilita' di avvalersi della prelazione di cui all'art. 9.
  • b)Diffida: perviolazione dei doveri di comportamento professionale derivanti dall'Accordo. La diffida comporta la sospensione per quattro turni dalla possibilita' di avvalersi della prelazione di cui all'art. 9.
  • c)Sospensione del rapporto per durata non superiore a due anni: - per recidiva per inadempienza gia' oggetto di richiamo o di diffida; - per gravi infrazioni finalizzate all'acquisizione di vantaggi personali: - per mancata effettuazione della prestazione richiesta ed oggettivamente eseguibile nell'ambito della struttura pubblica; - per omissione di segnalazione del sussistere di circostanze comportanti incompatibilita', limitazioni orarie, percepimento di indebito emolumento. Il provvedimento comporta la sospensione della possibilita' di avvalersi della prelazione di cui all'art. 9 per tutta la durata della sospensione e comunque per un periodo non inferiore a quattro turni.
  • d)Revoca: - per recidiva specifica di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto; - per instaurazione di procedimento penale per infrazioni, configuranti come reati, per le quali l'Azienda abbia accertato gravissime responsabilita'.
  • e)Proscioglimento dello specialista dalle contestazioni e archiviazione del procedimento.

[11]10. La decisione della Commissione e' comunicata, e cura del Presidente e per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al Direttore Generale dell'Azienda perche' sia formalmente recepita con proprio provvedimento, da notificare all'interessato e da comunicare all'Ordine dei Medici e degli Odontoiatri di competenza e al Presidente del Comitato di cui all'art. 11, che ne da' notizia alle altre Aziende cointeressate per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Testo vigente dal 2 ottobre 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271~art14 · fonte del testo