[1]- Assicurazione contro i rischi derivanti dagli incarichi

[2]1. L'Azienda, sentiti i Sindacati di cui all'art. 20 comma 12, provvede ad assicurare gli specialisti comunque operanti negli ambulatori in diretta gestione contro i danni da responsabilita' professionale verso terzi e contro gli infortuni subiti a causa e in occasione dell'attivita' professionale ai sensi del presente Accordo, ivi compresi i danni eventualmente subiti dagli specialisti in occasione dell'accesso dalla e per la sede dell'ambulatorio sempreche' il servizio sia prestato in comune diverso da quello di residenza, nonche' in occasione dello svolgimento di attivita' extra-moenia ai sensi dell'art. 18.

[3]2. Le polizze sono stipulate per i seguenti massimali:

  • a)per la responsabilita' verso terzi: L. 3.000.000.000 per sinistro; L. 2.000.000.000 per persona; L. 1.000.000.000 per danni a cose o ad animali;
  • b)per gli infortuni: L. 2.000.000.000 per morte o invalidita' permanente; L. 300.000, giornaliere per un massimo di 300 giorni per invalidita' temporanea e con decorrenza dal 1^ giorno del mese successivo all'inizio dell'invalidita'. L'indennita' giornaliera e' ridotta al 50% per i primi tre mesi.

[4]3. Le relative polizze, sono portate a conoscenza dei Sindacati di cui all'art. 20 comma 12 entro sei mesi dalla pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica che rende esecutivo l'Accordo.

[5]4. I medici che ai sensi e nei modi di cui all'art. 33 vengono individuati quali esposti alle radiazioni ionizzanti sono assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL a cura della Azienda.

Testo vigente dal 2 ottobre 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271~art29 · fonte del testo