[1]In conseguenza degli aumenti di cui all'art. 42, a decorrere dal 1 gennaio 1988, i valori di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348, sono cosi' modificati:

[2]Livello 1°

[3]Personale addetto alle pulizie

[4]L.((6.081.000))

[5]Livello 2°

[6]Commessi, agenti tecnici, ausiliari socio-sanitari

[7]L.((7.131.000))

[8]Livello 3°

[9]Ausiliari socio sanitari specializzat

[10]L.((8.181.000))

[11]Livello 4°

[12]Operatori professionali seconda categoria, operatori tecnici, coadiutori amministrativi

[13]L.((9.181.000))

[14]Livello 5°

[15]Operatori tecnici coordinatori

[16]L.((10.521.000))

[17]Livello 6°

[18]Operatori professionali prima categoria collaboratori, assistenti tecnici, assistenti sociali, collaboratori, assistenti amministrativi, educatori professionali

[19]L.((11.631.000))

[20]Livello 7°

[21]Operatori professionali prima categoria coordinatori, assistenti sociali coordinatori, collaboratori amministrativi, assistenti religiosi

[22]L.((13.631.000))

[23]Livello 8°

[24]Operatori professionali dirigenti collaboratori amministrativi coordinatori

[25]L.((15.531.000))

[26]Livello 9°

[27]Farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, analista, statistico, sociologo collaboratori; procuratore legale, architetto, geologo, ingegnere; vice direttore amministrativo

[28]L.((18.071.000))

[29]Livello 10°

[30]Farmacista, biologo, chimico, fisico, psicologo, analista, statistico, sociologo coadiutori; avvocato; direttore amministrativo

[31]L.((25.211.000))

[32])) 5

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384

5

Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con l'art. 41, commi 2, 3, 4, 5 e 6) che "Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza dal 1› luglio 1990. Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 ai dipendenti di cui al comma 1 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Livello I .......................... L. 120.000 Livello II .......................... L. 150.000 Livello III .......................... L. 220.000 Livello IV .......................... L. 255.000 Livello V .......................... L. 314.000 Livello VI .......................... L. 335.000 Livello VII .......................... L. 405.000 Livello VIII .......................... L. 405.000 Livello IX .......................... L. 499.000 Livello X .......................... L. 1.023.000 Livello XI .......................... L. 1.551.000 4. Dal 1 ottobre 1989 ai dipendenti di cui al comma 1 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Livello I .......................... L. 480.000 Livello II .......................... L. 600.000 Livello III .......................... L. 880.000 Livello IV .......................... L. 1.020.000 Livello V .......................... L. 1.256.000 Livello VI .......................... L. 1.340.000 Livello VII .......................... L. 1.620.000 Livello VIII .......................... L. 1.620.000 Livello IX .......................... L. 1.996.000 Livello X .......................... L. 4.092.000 Livello XI .......................... L. 6.205.000 5. Dal 1 luglio 1990 ai dipendenti di cui al comma 1 competono i seguenti stipendiali annui lordi: Livello I .......................... L. 1.200.000 Livello II .......................... L. 1.500.000 Livello III .......................... L. 2.200.000 Livello IV .......................... L. 2.550.000 Livello V .......................... L. 3.140.000 Livello VI .......................... L. 3.350.000 Livello VII .......................... L. 4.050.000 Livello VIII .......................... L. 4.050.000 Livello IX .......................... L. 4.990.000 Livello X .......................... L. 10.230.000 Livello XI .......................... L. 15.512.000 Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo".

Testo vigente dal 20 dicembre 1990

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 20 dicembre 1990

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1987 al 20 dicembre 1990. 21 parole tolte, 21 parole aggiunte in 11 capoversi.

L. tolto: 3.800aggiunto: 6.081.000

L. tolto: 4.550aggiunto: 7.131.000

Ausiliari socio sanitari tolto: specializzati aggiunto: specializzat

L. tolto: 4.900aggiunto: 8.181.000

L. tolto: 5.550aggiunto: 9.181.000

L. tolto: 6.300aggiunto: 10.521.000

L. tolto: 7.200aggiunto: 11.631.000

L. tolto: 8.500aggiunto: 13.631.000

Mostra gli altri 3 capoversi cambiati

L.tolto: 10.400aggiunto: 15.531.000

L.tolto: 12.000aggiunto: 18.071.000

L. tolto: 13.900aggiunto: 25.211.000

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384

    Il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384 ha disposto (con l'art. 41, commi 2, 3, 4, 5 e 6) che "Gli aumenti stipendiali annui lordi derivanti dall'applicazione dei nuovi trattamenti di cui al comma 1 sono attribuiti con decorrenza dal 1› luglio 1990. Dal 1 luglio 1988 al 30 settembre 1989 ai dipendenti di cui al comma 1 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Livello I .......................... L. 120.000 Livello II .......................... L. 150.000 Livello III .......................... L. 220.000 Livello IV .......................... L. 255.000 Livello V .......................... L. 314.000 Livello VI .......................... L. 335.000 Livello VII .......................... L. 405.000 Livello VIII .......................... L. 405.000 Livello IX .......................... L. 499.000 Livello X .......................... L. 1.023.000 Livello XI .......................... L. 1.551.000 4. Dal 1 ottobre 1989 ai dipendenti di cui al comma 1 competono i seguenti aumenti stipendiali annui lordi: Livello I .......................... L. 480.000 Livello II .......................... L. 600.000 Livello III .......................... L. 880.000 Livello IV .......................... L. 1.020.000 Livello V .......................... L. 1.256.000 Livello VI .......................... L. 1.340.000 Livello VII .......................... L. 1.620.000 Livello VIII .......................... L. 1.620.000 Livello IX .......................... L. 1.996.000 Livello X .......................... L. 4.092.000 Livello XI .......................... L. 6.205.000 5. Dal 1 luglio 1990 ai dipendenti di cui al comma 1 competono i seguenti stipendiali annui lordi: Livello I .......................... L. 1.200.000 Livello II .......................... L. 1.500.000 Livello III .......................... L. 2.200.000 Livello IV .......................... L. 2.550.000 Livello V .......................... L. 3.140.000 Livello VI .......................... L. 3.350.000 Livello VII .......................... L. 4.050.000 Livello VIII .......................... L. 4.050.000 Livello IX .......................... L. 4.990.000 Livello X .......................... L. 10.230.000 Livello XI .......................... L. 15.512.000 Ciascuno degli aumenti di cui ai commi 3 e 4 ha effetto fino alla data del conseguimento di quello successivo".

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270~art43 · fonte del testo