[1]Gli aumenti annui lordi derivanti dal presente decreto, rispetto allo stipendio base spettante al 31 dicembre 1985, sono cosi' determinati:

[2]Livello

[3]Dal 1 gennaio 1986

[4]Dal 1 gennaio 1987

[5]Dal 1 gennaio 1988

[6]IV

[7]330.000

[8]715.000

[9]1.100.000

[10]V

[11]420.000

[12]910.000

[13]1.400.000

[14]VI

[15]510.000

[16]1.105.000

[17]1.700.000

[18]VI-bis

[19]555.000

[20]1.202.000

[21]1.850.000

[22]VII

[23]600.000

[24]1.300.000

[25]2.000.000

[26]VIII

[27]810.000

[28]1.755.000

[29]2.700.000

[30]VIII-bis

[31]891.000

[32]1.930.500

[33]2.970.000 A decorrere dal 1 gennaio 1988, al personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia competono i seguenti stipendi iniziali annui lordi:

[34]livello quarto..................... L. 5.500.000 livello quinto..................... L. 6.200.000 livello sesto...................... L. 7.200.000 livello sesto-bis.................... L. 7.800.000 livello settimo..................... L. 8.400.000 livello ottavo..................... L. 10.400.000 livello ottavo-bis................... L. 11.440.000 In relazione alle attuali carenze di organico ed in attesa della ristrutturazione degli uffici periferici, permanendo la necessita' di mantenere inalterato l'attuale carico di servizio, al personale di cui al comma 2 compete, con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, un'autonoma maggiorazione di stipendio, per i seguenti importi annui lordi:

[35]agente.......................... L. 130.000 agente scelto....................... L. 140.000 assistente........................ L. 220.000 assistente capo...................... L. 364.000 vice sovrintendente con meno di cinque anni di servizio.. L. 130.000 vice sovrintendente con piu' di cinque anni di servizio.. L. 364.000 sovrintendente...................... L. 364.000 sovrintendente principale................. L. 455.000 sovrintendente capo.................... L. 468.000 vice ispettore...................... L. 468.000 ispettore......................... L. 470.000 ispettore principale................... L. 470.000 ispettore capo...................... L. 480.000 vice commissario..................... L. 480.000 commissario........................ L. 480.000 commissario capo..................... L. 490.000 vice questore aggiunto.................. L. 500.000 Al dipendente che gia' riveste o che consegue successivamente la promozione alla qualifica di sovrintendente principale viene attribuito, nel quinto livello, a decorrere, rispettivamente, dalla data di cui al comma 3 o dalla data in cui consegue la promozione nella predetta qualifica, un importo annuo lordo di L. 310.000, che si aggiunge alla retribuzione individuale di anzianita' di cui all'art. 3. Tale importo e' riassorbito in caso di passaggio a livello retributivo superiore. Ai dipendenti che rivestono, alla data di cui al comma 3, la qualifica di sovrintendente capo viene attribuito un importo annuo lordo di L. 180.000 se collocati nel sesto livello e L. 195.000 se collocati nel livello sesto-bis; anche tali importi si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita' e sono riassorbiti in caso di passaggio a livello retributivo superiore. I nuovi importi hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulle indennita' di buonuscita e di licenziamento, sull'assegno alimentare previsto dall'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, comprese le ritenute in conto entrate Tesoro o altre analoghe ed i contributi di riscatto, nonche' sulla determinazione degli importi dovuti per indennita' integrativa speciale, con esclusione, a tale ultimo fine, delle maggiorazioni di cui ai commi 3, 4 e 6.

Testo vigente dal 21 aprile 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-04-10;150~art2 · fonte del testo