Art. 13 (Allegato B CONFEDIR DIRSAN)
Saranno inoltre compiuti gli atti e le attivita', anche di laboratorio non differibili in adempimento degli obblighi imposti ai medici dalla legge a tutela di interessi pubblici preminenti (referti, denunce, certificazioni e trattamenti sanitari obbligatori).
Testo vigente dal 11 luglio 1987
