Art. 12 (Allegato B CONFEDIR DIRSAN)
[1]Per le peculiarieta' proprie della categoria si allega il codice di autoregolamentazione specifico dei medici veterinari.
[2]SPECIFICITA' PER I MEDICI VETERINARI
[3]Il rapporto di dipendenza dal Servizio sanitario nazionale o lo svolgimento di compiti d'istituto soggetti a precise norme di legge comportano una autodisciplina dell'esercizio del diritto di sciopero, che salvaguardi questo diritto e la continuita' ed obbligatorieta' dei compiti urgenti del pubblico servizio. Tale duplice obiettivo si realizza durante la astensione del personale del servizio con il contemporaneo affidamento dei compiti di carattere contigibile ed urgente ad uno o piu' sanitari dipendenti all'uopo delegati. Sotto questo profilo, lo sciopero indetto sia dalla organizzazione sindacale nazionale, che regionale, o provinciale, o di istituto zooprofilattico sperimentale va, comunque, necessariamente, organizzato al fine di garantire le urgenze. La proclamazione dello sciopero nazionale e la relativa programmazione (motivazione, data, durata e modalita), decise dalla segreteria nazionale devono essere comunicate alle autorita' centrali con almeno quindici giorni di preavviso. Qualora lo sciopero venga proclamato in campo regionale o di istituto zooprofilattico sperimentale, saranno le rispettive responsabili sindacali a trasmettere la proclamazione alle rispettive autorita' con il preavviso di quindici giorni. Le funzioni di carattere urgente che vanno assicurate riguardano i seguenti campi:
- 1)vigilanza su focolai di malattie infettive e zoonosi;
- 2)controllo e diagnosi di laboratorio dei cani morsicatori ai Vini della profilassi antirabbica;
- 3)macellazione di urgenza degli animali in pericolo di vita;
- 4)approvvigionamento carneo alle comunita'.
Testo vigente dal 11 luglio 1987
