Nelle divisioni e nei servizi ospedalieri saranno erogate le prestazioni di diagnosi e cura valutate dal medico come assolutamente non dilazionabili con le modalita' e la continuita' che, a giudizio medico, saranno ritenute necessarie al fine di garantire il rispetto dei valori e dei diritti costituzionalmente tutelati. Turni di guardia e di pronta disponibilita' saranno opportunamente organizzati. Le predette prestazioni, ritenute indispensabili, saranno garantite anche presso quelle sedi extra ospedaliere, che, per l'ubicazione presentino di fatto carattere sostitutivo di presidi ospedalieri mancanti nella zona e presso le quali tali servizi siano ordinariamente espletati.

Testo vigente dal 11 luglio 1987

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-20;270~allegato-b-confedir-dirsan-art2 · fonte del testo