A decorrere dal 31 dicembre 1987, al personale le cui prestazioni di lavoro per la loro natura o per le obiettive esigenze di servizio risultino formalmente ed in via continuativa articolate in turni, compete una indennita' di turno di L. 2.500 e 3.000 rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi. Per ogni mese il numero dei turni non puo' essere superiore a 10.3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 ottobre 1990
Il D.P.R. 4 agosto 1990, n.335 (con l'art. 59) ha disposto che "A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di turno di cui all'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, e' rideterminata in L. 2.800 e L. 3.600, rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi."
Testo vigente dal 21 novembre 1990
