A decorrere dal 1 ottobre 1990, l'indennita' di turno di cui all'articolo 108 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, viene rideterminata in /./L. 3.000 e L. 3.600, rispettivamente per turni pomeridiani, notturni e festivi. Il personale assegnato ad uffici organizzati su turni non puo' esimersi dalle turnazioni, ferma restando la disposizione del comma 2 dell'art. 108 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.
Testo vigente dal 20 novembre 1990
