Art. 24 — Locali per le rappresentanze sindacali
Salvo quanto disposto dalla legge 18 marzo 1968, n. 249, in ciascuna unita' scolastica con almeno 200 dipendenti e' consentito alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, per l'esercizio delle loro funzioni, l'uso di un idoneo locale, se disponibile all'interno della struttura. Nelle unita' scolastiche con un numero inferiore di dipendenti le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative hanno diritto ad usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni, se sia disponibile nell'ambito della struttura.
Testo vigente dal 1 giugno 1987
