Qualora l'orario ordinario e l'orario flessibile non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinate lavorazioni ovvero lo svolgimento di attivita' particolarmente articolate o diluite nel tempo o che per essere concluse devono attenersi a tempi tecnici non comprimibili o modificabili, l'organizzazione del lavoro puo' essere articolata su due o piu' turni. I criteri direttivi che devono essere osservati per l'adozione dell'orario di lavoro su turni sono i seguenti:

  • a)prima di ricorrere all'organizzazione del lavoro su turni necessita valutare se i risultati da conseguire non possano esserlo mediante la contemporanea adozione dell'orario ordinario e dell'orario flessibile;
  • b)l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili o comprimibili in quanto imposte dall'osservanza di particolari prescrizioni o dalla sequenza di operazioni tecniche collegate od interdipendenti ovvero dalla necessita' di rispettare tempi tecnici di attesa, oppure dalle esigenze dell'utenza e del razionale utilizzo degli impianti;
  • c)l'adozione dei turni puo' essere altresi' correlata - e quindi limitata nel tempo - allo svolgimento di determinati compiti a stretto tempo di adempimento ovvero a scadenze periodiche che, ancorche' conosciute, non consentano una programmazione di tipo ordinario per le fasi finali o di completamento di specifici processi, specie tecnici;
  • d)l'adozione dei turni puo' anche prevedere una sovrapposizione da definirsi in sede di negoziazione decentrata con il turno precedente ai fini dello scambio di consegne, di materiali specifici e di istruzioni ovvero di affiancamento per esecuzione di lavorazioni particolarmente delicate o pericolose, nonche' per il controllo dei sistemi sussidiari di sicurezza, in senso generale e di allarme;
  • e)il ricorso al lavoro su turni presuppone - specie quando non connessi a particolari fasi del processo produttivo - la distribuzione del personale, nei vari turni, ripartito sulla base delle professionalita' che devono essere presenti in ciascuno turno, con assoluta preminenza, quindi dell'interesse funzionale del servizio reso dall'amministrazione;
  • f)la contrattazione nazionale di azienda o settore determina il numero massimo dei turni pomeridiani e/o notturni effettuabili nell'arco del mese da ciascun operatore, facendo comunque salve le esigenze imprevedibili ed eccezionali, quelle derivanti da calamita' o eventi naturali nonche' e quelle proprie della programmazione ordinaria dell'orario di lavoro e le esigenze riscontrabili in differenti realta' operative.

Testo vigente dal 11 luglio 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-18;269~art10 · fonte del testo