Art. 37 — Turnazione
Qualora nelle istituzioni scolastiche l'orario ordinario e l'orario flessibile non riescano ad assicurare l'effettuazione di determinati servizi legati ad attivita' didattiche, pomeridiane o serali, l'organizzazione del lavoro puo' essere articolata ordinariamente su turni. L'adozione di una organizzazione del lavoro su turni puo' essere altresi' attuata quando la collocazione fuori dell'orario antimeridiano di alcune mansioni o funzioni previste dai profili professionali concorre oggettivamente a realizzare migliori livelli di efficienza ed efficacia dei servizi, rispondendo anche alle complesse e diversificate domande di attivita' di supporto all'iniziativa didattica, di aggiornamento e di sperimentazione. In sede di accordo decentrato saranno individuati i criteri, i limiti e le procedure da adottare, in ambito provinciale, per il ricorso alle turnazioni quale diverso modello di organizzazione del lavoro, salvaguardando il ruolo e la competenza degli organi collegiali, previo confronto con le organizzazioni sindacali eventualmente presenti nella scuola. Potranno essere tenute presenti le possibilita' di adesione volontaria da parte dei singoli ai diversi turni per l'intero anno scolastico in considerazione della mobilita' territoriale e della funzionalita' della scuola. Gli accordi decentrati, comunque, non potranno prescindere dai seguenti criteri:
- a)prima di ricorrere all'organizzazione per turni del lavoro occorre valutare se non si possa conseguire lo stesso risultato adottando altri modelli di organizzazione del lavoro (orario flessibile);
- b)l'adozione del lavoro su turni deve corrispondere ad esigenze non sopprimibili o comprimibili.
Testo vigente dal 1 giugno 1987
