Nel rispetto dell'orario massimo giornaliero stabilito per legge, la programmazione dell'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro saranno regolamentate, in sede di accordi decentrati secondo i seguenti criteri:

  • a)migliore efficienza e produttivita' dell'amministrazione;
  • b)piu' efficace erogazione dei servizi a favore dei cittadini;
  • c)rispetto dei carichi di lavoro e dei riflessi sugli organici;
  • d)ampliamento dell'arco temporale della fruibilita' dei servizi con il ricorso preferenziale ad articolazioni degli orari connesse con la natura delle prestazioni e con le caratteristiche funzionali dei servizi che possono richiedere orari diversi e anche piu' prolungati;
  • e)possibilita' di procedere ad una riduzione progressiva del ricorso al lavoro straordinario. Pertanto l'orario settimanale di lavoro, distribuito su sei o cinque giornate lavorative, puo' essere articolato, in termini di flessibilita', turnazione, frazionamento, tempo parziale in modo da assicurare la fruibilita' giornaliera dei servizi da parte dei cittadini utenti anche nelle ore pomeridiane, estendendo l'apertura degli uffici fino alle ore diciotto. Il rispetto degli orari di lavoro deve essere accertato mediante controlli di tipo automatico ed obiettivo, anche saltuari. (( Fatta salva la possibilita' di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi da definire con accordi decentrati di livello nazionale e nell'ambito delle direttive conseguentemente impartite dal Ministro, in sede di accordi decentrati per unita' organiche cosi' come definite nell'art. 17 saranno individuate le modalita' di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realta' locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti. )) Gli istituti riguardanti la flessibilita' dell'orario di lavoro, la turnazione e il tempo parziale possono anche coesistere al fine di rendere concreta la gestione flessibile e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:
  • a)il grado di intensificazione dei rapporti con l'utente che deve essere posto in condizione di accedere piu' facilmente e con maggior frequenza agli uffici, sportelli e servizi dell'amministrazione;
  • b)il grado di miglioramento dell'organizzazione del lavoro;
  • c)il miglioramento, in termini di coordinamento, del rapporto funzionale tra unita' organiche appartenenti alla medesima struttura complessa, ovvero tra loro correlate sul piano dell'attivita';
  • d)il grado di fruibilita' dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio economiche. Ove necessario, qualora con le predette modalita' di articolazione dell'orario di lavoro non siano perseguibili le finalita' connesse alla piu' proficua efficienza degli uffici, e in relazione a necessita' esattamente prevedibili quali scadenze legislative o amministrative che comportino maggiori carichi di lavoro, e' consentita la programmazione plurisettimanale dell'orario di lavoro, purche' sia assicurata la presenza quotidiana in servizio contemporaneamente per quattro ore di tutte le unita' addette ad ogni singolo ufficio. La programmazione dell'orario plurisettimanale, entro i limiti di ventiquattro ore minime e quarantotto massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi due nell'anno.

Testo vigente dal 8 dicembre 1987

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Che cosa è cambiato dal 8 dicembre 1987

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1987 al 8 dicembre 1987. 17 parole tolte, 67 parole aggiunte in 2 capoversi.

… di lavoro deve essere accertato mediante controlli di tipo automatico ed obiettivo, anche saltuari. tolto: (Il comma 4 non e' stato ammesso al "visto" della Corte dei conti). 5 aggiunto: Fatta salva la possibilita' di una migliore specificazione dei criteri indicati nei precedenti commi da definire con accordi decentrati di livello nazionale e nell'ambito delle direttive conseguentemente impartite dal Ministro, in sede di accordi decentrati per unita' organiche cosi' come definite nell'art. 17 saranno individuate le modalita' di attuazione in concreto di detta articolazione, tenendo conto delle realta' locali e per meglio corrispondere alle esigenze degli utenti. Gli istituti riguardanti la flessibilita' dell'orario di lavoro, la turnazione e il tempo … e mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro. tolto: 6. A tal fine gli accordi decentrati utilizzeranno, quali parametri principali per l'articolazione dell'orario di lavoro, i seguenti:

d) il grado di fruibilita' dei servizi sociali sul territorio, in relazione alle caratteristiche socio economiche. tolto: 7. Ove necessario, qualora con le predette modalita' di articolazione dell'orario di lavoro non … servizio contemporaneamente per quattro ore di tutte le unita' addette ad ogni singolo ufficiotolto: . 8. La programmazione dell'orario plurisettimanale, entro i limiti di ventiquattro ore minime e quarantotto massime settimanali, deve riferirsi ad un periodo massimo non superiore a mesi due nell'anno.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-05-08;266~art9 · fonte del testo