[1]I valori stipendiali annui lordi di cui all'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 267, comprensivi del conglobamento di L. 1.081.000 di cui all'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, sono cosi' stabiliti a regime:

[2](a) area tecnico-amministrativa:

[3]Qualifica Stipendio - - 1a L. 7.000.000 2a L. 9.300.000 3a L. 12.350.000 4a L. 13.800.000 5a L. 15.500.000 6a L. 17.900.000 7a L. 19.900.000 (b) area professionale:

[4]Qualifica Livello Stipendio - - - 1a 1> L. 22.000.000 1a 2> L. 26.000.000 1a 3> L. 34.000.000 1a 4> L. 54.000.000 2a 1> L. 16.500.000 2a 2> L. 20.000.000 2a 3> L. 24.000.000 2a 4> L. 28.000.000 I valori stipendiali di cui al comma 1 sono maggiorati di L. 3.000.000 per ogni quinquennio maturato nel 2 e 3 livello e di L. 5.000.000 per ogni quinquennio maturato nel 4 livello della 1a qualifica; sono, altresi', maggiorati di L. 1.500.000 per ogni quinquennio maturato in ciascun livello della 2a qualifica. Il passaggio di livello assorbe le maggiorazioni stipendiali maturato fino alla concorrenza del valore stipendiale superiore.

Testo vigente dal 28 dicembre 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;409~art7 · fonte del testo