Art. 7 — Direzione generale della ricerca
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 gennaio 2009, n. 17.
Abrogato dal 28 marzo 2009
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 gennaio 2009, n. 17.
Abrogato dal 28 marzo 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 2008 al 28 marzo 2009. 242 parole tolte, 11 parole aggiunte in 12 capoversi.
tolto: La Direzione generale per la ricerca svolge i seguenti compiti:
tolto: a) attivita' di promozione, programmazione e coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica in ambito internazionale, europeo e nazionale;
tolto: b) attivita' volta all'adozione del Programma nazionale della ricerca;
tolto: c) attivita' di coordinamento, finanziamento e vigilanza sulla attivita' degli enti di ricerca e sull'Agenzia spaziale italiana, nonche' svolgimento dell'attivita' prevista dal decreto legislativo 3 settembre 2003, n. 257, nei confronti dell'ENEA;
tolto: d) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;
tolto: e) valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca e sua integrazione con la ricerca privata;
tolto: f) coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca, nonche' della ricerca in ambito spaziale ed aerospaziale;
tolto: g) promozione della cultura scientifica;
tolto: h) esame degli statuti degli enti vigilati e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali;
tolto: i) sostegno della ricerca privata nell'ambito della competenza del Ministero;
tolto: j) cura della gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni del relativo regolamento, nonche' della gestione dei fondi strutturali dell'Unione Europea;
tolto: k) supporto allo svolgimento delle funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca (CEPR). La Direzione generale si articola in dodici uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 GENNAIO 2009, N. 17
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-11-19;264~art7 · fonte del testo
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