Art. 4 — Direzione generale per la ricerca ambientale e lo sviluppo
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 3 agosto 2009, n. 140.
Abrogato dal 16 ottobre 2009
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 3 agosto 2009, n. 140.
Abrogato dal 16 ottobre 2009
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 16 settembre 2003 al 16 ottobre 2009. 274 parole tolte, 11 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: La Direzione generale per la ricerca ambientale e sviluppo svolge le seguenti funzioni:
tolto: a) promozione dei programmi e dei progetti per lo sviluppo sostenibile;
tolto: b) supporto al Ministro per la partecipazione ai comitati interministeriali di programmazione economica;
tolto: c) contabilita', fiscalita' ambientale e meccanismi tariffari;
tolto: d) promozione della ricerca di iniziative per l'occupazione in campo ambientale, nonche' di accordi volontari con imprese singole o associate per gli obiettivi dello sviluppo sostenibile;
tolto: e) informazione e rapporti con i cittadini e le istituzioni pubbliche e private in materia di tutela ambientale;
tolto: f) promozione della ricerca in campo ambientale;
tolto: g) redazione della relazione al Parlamento sullo stato dell'ambiente e attivita' di rapporto (reporting) in materia ambientale;
tolto: h) educazione e formazione ambientale;
tolto: i) gestione della biblioteca centrale di documentazione ambientale e promozione di tutte le iniziative nazionali e internazionali per l'acquisizione di dati, testi e documenti di interesse ambientale;
tolto: l) coordinamento operativo della partecipazione della rappresentanza del Ministero nei comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive, dei regolamenti e degli accordi in materia ambientale, nell'ambito del Programma ambientale delle Nazioni-Unite (UNEP), della Commissione economica per l'Europa (ECE-ONU), dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e dell'Unione europea, d'intesa con le Direzioni generali competenti per materia;
tolto: m) coordinamento della partecipazione delle amministrazioni pubbliche e delle imprese italiane ai meccanismi finanziari e di cooperazione internazionale in campo ambientale;
tolto: n) rapporti con le altre Direzioni con riferimento alla protezione internazionale dell'ambiente;
tolto: o) supporto alle attivita' del Ministero nelle sedi internazionali della Convenzione sui cambiamenti climatici, del protocollo di Kyoto e del protocollo di Montreal per la protezione dell'ozono stratosferico, nonche' attuazione dei relativi impegni e programmi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 3 AGOSTO 2009, N. 140
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2003-06-17;261~art4 · fonte del testo
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