Art. 4 — Direzione generale dell'università
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 gennaio 2009, n. 17.
Abrogato dal 28 marzo 2009
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 gennaio 2009, n. 17.
Abrogato dal 28 marzo 2009
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2 versioni dal 2008
Confronto con la versione in vigore dal 25 gennaio 2008 al 28 marzo 2009. 194 parole tolte, 11 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: La Direzione generale per l'universita' svolge i seguenti compiti:
tolto: a) attivita' volta alla programmazione degli interventi relativi al sistema universitario, curando i connessi adempimenti;
tolto: b) attivita' volta alla definizione delle modalita' di finanziamento del sistema universitario, ivi compreso il finanziamento relativo all'edilizia universitaria;
tolto: c) attuazione delle norme internazionali e dell'Unione europea in materia di istruzione universitaria, in particolare curando la promozione, e l'armonizzazione e l'integrazione del sistema universitario a livello europeo e internazionale;
tolto: d) esame degli statuti adottati dalle universita' e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali;
tolto: e) attivita' inerenti agli ordinamenti didattici universitari e allo status dei professori e ricercatori universitari, nei limiti di legge;
tolto: f) valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle universita', in coordinamento con la Direzione generale della ricerca;
tolto: g) raccordo con il Ministero della pubblica istruzione in materia di formazione continua, permanente e ricorrente degli insegnanti;
tolto: h) attivita' inerenti all'ammissione agli ordini professionali;
tolto: i) supporto allo svolgimento dell'attivita' del Consiglio universitario nazionale (CUN), anche attraverso un apposito servizio di segreteria. La Direzione generale si articola in dieci uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui all'articolo 1, comma 5.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 GENNAIO 2009, N. 17
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-11-19;264~art4 · fonte del testo
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