Art. 5 — Disposizioni transitorie
Alla nomina dei nuovi organi della Fondazione si provvede entro novanta giorni dall'approvazione delle modifiche statutarie previste dall'articolo 2, comma 1. Gli organi dell'Ente opere laiche palatine pugliesi restano in carica fino all'insediamento di quelli nominati ai sensi del comma 1.
Testo vigente dal 9 febbraio 2011
