Art. 4 — Disposizioni transitorie e finali

Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento l'Accademia provvede ad apportare le conseguenti modifiche statutarie. Gli attuali membri degli organi dell'Accademia restano in carica fino alla scadenza del mandato ad eccezione dei membri del Collegio dei revisori dei conti, che restano in carica fino all'insediamento di quelli nominati a seguito dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Testo vigente dal 5 gennaio 2011

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-10-28;232~art4 · fonte del testo