Art. 4 — Entrate
La Fondazione si finanzia con entrate proprie, senza oneri per la finanza pubblica. Lo Statuto non puo' prevedere la possibilita' di ricevere eventuali contributi o finanziamenti da parte dello Stato o altri enti pubblici. La titolarita' degli organi della Fondazione e' onorifica.
Testo vigente dal 9 febbraio 2011
