Art. 3 — Disposizioni transitorie e finali
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si provvede alla nomina dei componenti degli organi collegiali di cui agli articoli 1 e 2. Fino alla nomina dei componenti degli organi di cui al comma 1 restano in carica, anche dopo la naturale scadenza del relativo mandato, i membri gia' insediati alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Testo vigente dal 12 novembre 2010
